Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari online

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (articolo 57-bis del Dl 50/2017) decorre dal 2018, ma si può già applicare ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online effettuati a partire dal 24 giugno 2017.

In attesa del regolamento di attuazione il dipartimento dell’Editoria ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni, per tenere conto delle modifiche introdotte dal Dl 148/2017, che oltre all’estensione parziale al 2017 hanno incluso gli enti non commerciali tra i possibili fruitori.

A imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e startup innovative.

Il credito è concesso nel limite massimo complessivo dello stanziamento di spesa stabilito dalla legge, previa richiesta da parte del contribuente sul modello che sarà definito dall’agenzia delle Entrate, usufruendo di una “finestra temporale” che il Dipartimento prevede possa essere dal 1° al 31 marzo di ogni anno.

Il credito d’imposta effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate.

In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive; di conseguenza, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuto il credito d’imposta in percentuali differenziate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con altre agevolazioni.